9 October 2008

Psicologia Giuridica

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    LA PSICOLOGIA ED IL PROCESSO

UN PROGETTO DI RIFORMA DEL PROCESSO MINORILE

1 Luci ed ombre della giustizia minorile nella nostra storia recente
2 Una cultura per la tutela del soggetto di minore età
3 Il processo minorile e le strutture a supporto dei soggetti di minore età
4 L’impegno per una riforma del processo minorile che tuteli diritti ed interessi autentici dei minorenni coinvolti nella vicenda processuale

1. PREMESSA
Quello della tutela del diritto dei minori nel nostro ordinamento è stato un percorso lento e graduale che ha inevitabilmente dovuto attendere il modificarsi della società e dei valori che la nostra società ha riconosciuto come propri; un percorso che è ancor oggi ben lontano dall’essere concluso.

Per strano che possa apparire la nostra cultura ha incontrata una grande difficoltà a riconoscere nel minore
- una persona
- titolare di diritti
e quando lo ha fatto l’attenzione è stata rivolta principalmente ai diritti patrimoniali piuttosto che non a quelli della personalità (vita, salute, istruzione, formazione, lavoro. . .).
La prevalenza della concezione patrimonialistica, supportata dalla cultura dominante ed accolta dai legislatori che si sono succeduti nel tempo, ha oltremodo valorizzato il momento della incapacità di agire peculiare del soggetto di minore età fino ad interferire pesantemente nel campo dell’esercizio dei diritti fondamentali, i quali, diversamente da quelli patrimoniali, non fruiscono di una adeguata tutela a mezzo del rappresentante.

Il legislatore (ed è quello del 1865 e del 1942, con delle codificazioni che sono molto distanziate nel tempo eppure non troppo dissimili per quanto attiene alla normativa sul punto) si è poi soffermato ad identificare i doveri dell’adulto piuttosto che non i diritti del minore; l’esigenza della protezione del minore e le forme concretamente più adeguate per realizzarla piuttosto che alla identificazione e alla promozione dei diritti della sua personalità. Un approccio questo ai problemi che risulta essere poco sensibile agli effettivi bisogni di un soggetto che si trova ad essere ancora in età evolutiva.

Un approccio quindi non adeguato nella prospettiva della risposta da dare a questi bisogni.
Su queste valutazioni negative è stato ormai raggiunto un sostanziale accordo tra i giuristi.
Si comprende come questo possa essersi verificato.
E’ ben noto che quasi sempre il diritto si limita a codificare il costume, cristallizzandone il fluire; raramente che si ponga invece come elemento di propulsione sociale. La cultura infatti precede e condiziona fortemente il diritto (rendendolo vivente), nel nostro caso si è trattato di una cultura per la quale il minore era soltanto un uomo in formazione, che valeva per quello che poteva divenire una volta che fosse stata raggiunta la piena maturità ed occupato un posto (in primo luogo di lavoro) nella società.
Va però detto che nel settore minorile si è individuato, seppur solo negli ultimi anni, uno sforzo propulsivo del diritto con effetti in ambito sociale e culturale. Ed è questo un dato estremamente positivo per il suo carattere rivoluzionario, innovativo che deve essere sottolineato (quasi che un diritto vivente tentasse di rendere giuridica la cultura).

Uno sforzo degli operatori del diritto, ma non soltanto di quelli del diritto, per pervenire a degli scenari radicalmente diversi, a scenari che consentano di vedere un minore posto finalmente al centro, nella società, nell’ordinamento giuridico e nello stesso processo civile e penale.
E’ indicativo il fatto che soltanto nel 1939 sia apparso uno studio di diritto minorile, specificatamente penale e che soltanto nel 1965 viene pubblicato il primo testo di diritto minorile.
La stessa autonomia della disciplina è stata oggetto di dibattito con delle motivazioni a favore che sono state spesso riduttive ed insoddisfacenti (si fa riferimento, ad esempio, a quella che vuole il diritto minorile ridursi al diritto applicato dal tribunale specializzato); a volte meno riduttivamente quando, ad esempio, quello minorile viene colto come il diritto dei diritti del minore (ma anche degli interessi del minore poiché è il minore nella sua complessa realtà a costituire l’oggetto della disciplina ed è il favor minoris a costituire il fine della disciplina).
La letteratura giuridica che si è impegnata a delineare un diritto minorile avente per oggetto la tutela degli interessi e dei diritti del soggetto di minore età lo ha fatto coordinando ed interpretando diverse norme, sostanziali e processuali, di diritto penale e civile; norme che si trovano disperse nell’ambito del nostro ordinamento giuridico.
Questo nel tentativo di delineare un sistema.
Un sistema nel quale possa trovare efficacia una tutela ad ampio raggio offerta al minore, non più solo protettiva, ma anche promozionale della sua personalità.
Va sottolineato come la carta costituzionale del 1948 sia stata caratterizzata da una eccezionale apertura, per chi avesse voluto e saputo leggere il suo effettivo dettato e riconoscere il suo indirizzo, nel segno della valorizzazione del principio solidaristico, orientandosi ad una non equivoca protezione di tutti i soggetti deboli della nostra società.
Negli ultimi anni dunque appare, in dottrina, il momento della specificità dei bisogni, degli interessi e dei diritti del minore (colto come un soggetto spesso relegato in una condizione di debolezza e di sofferenza, cui si deve ovviare con puntuali disposizioni ed interventi mirati di ordine sociale). Bisogni ed interessi risaltanti nella concretezza delle particolari situazioni storiche e non nella astrattezza delle previsioni giuridiche.
E’ intervenuto di recente il legislatore, finalmente attento anche ai dettami della normativa costituzionale; sono intervenuti i giudici impegnati in posizioni di frontiera ed in contatto con professionisti di discipline contigue al diritto e che hanno apportato il contributo eminente di sensibilità accentuatamente diverse. È soprattutto apparsa una letteratura scientifica, quantitativamente ricca e qualitativamente spesso pregevole, che ha rivisitata la posizione del minore nella nostra società tentando di dare delle risposte adeguate alle istanze ed ai bisogni dei bambini e degli adolescenti di oggi e di leggere in modo coerente le esigenze di protezione e di promozione del minore nell’ambito di una più ampia tutela della società; poiché l’allarme sociale, a fronte ad esempio di eclatanti fenomeni di delinquenza minorile (e non solo extracomunitaria), è ben giustificata e meritevole di ascolto.

2. CENNI STORICI SULLE MODIFICHE
Possono essere positivamente sottolineate alcune correzioni di rotta che sono state effettuate dagli studiosi della materia.
Sul piano penale va rilevato che ad una forte attenzione alla protezione della integrità fisica (non altrettanto però di quella psichica) si è aggiunta, in una visione complessiva della personalità del minore, una più precisa consapevolezza della esigenza di favorirne, con interventi in positivo, lo sviluppo. E’ stata riconosciuta l’insufficienza di una benevolenza (legislativa e giudiziale) rivolta a chi non abbia ancora una personalità strutturata e l’opportunità di un approccio di sostegno che, al limite, possa assumere anche un rilievo terapeutico, al fine di conseguire effetti di riequilibrio personale e di reinserimento sociale.
Sul piano assistenziale è radicalmente mutata l’ottica che ora non è più prevalentemente di difesa della società a fronte della eventuale devianza del minore, ma di difesa del minore a fronte di una pressione sociale che può essere a volte patogena (anche per il noto fenomeno dell’etichettamento) quindi con una rivisitazione di ogni intervento (anche di ordine processuale) potenzialmente negativizzante; risultando peraltro ancora aperto (dopo la riforma del diritto di famiglia ) il dibattito sul ruolo stesso della nuova famiglia (anche non naturale) in una prospettiva di adeguato supporto allo sviluppo fisico, psichico e spirituale dei figli.
Sul piano civile è stata riconosciuta la sostanziale inadeguatezza delle previsione protettive vigenti, ancorché ovviamente utili, le quali, come si è detto, sono state di ordine eminentemente patrimoniale. E’ stata così riconosciuta la inadeguatezza della tutela e della rappresentanza minorili come garantite dall’ordinamento e l’effettiva emarginazione conseguente certe differenze di stato.

Si è preso di petto il problema della famiglia (realtà nel cui ambito si attua la prima fase del processo di socializzazione dell’individuo) in funzione delle esigenze dei figli piuttosto che non nell’ottica dei diritti e dei doveri dei genitori. In questo ultimo campo il salto è stato davvero di qualità, e l’esperienza dei processi familiari presso i nostri tribunali ordinari ce ne dà una quotidiana conferma. Nelle cause di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio la figura del minore, e gli interessi del minore (e dei figli ancorché a volte non più minorenni), è rilevante e, costituisce un dato di civiltà assai prezioso che non deve essere messo in pericolo da alcuna ipotesi di riforma oggi in cantiere.

Le dichiarazioni internazionali, da quella della Società delle Nazioni del 1924 e dell’ONU del 1959, hanno certamente dato un contributo notevole allo sviluppo normativo di cui è stato fatto cenno, ma il fatto di non essere state vincolanti per gli stati sovrani ne ha ovviamente degradata l’efficacia. E’ la convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, a costituire un vero e proprio statuto dei diritti del minore; statuto il quale, attraverso la procedura di ratifica da parte dei singoli stati firmatari, finisce per entrare a tutti gli effetti nel corpus giuridico statale con una efficacia precettiva e, si noti, addirittura abrogante di precedenti previsioni edittali le quali siano eventualmente in contrasto.
Hanno contribuito allo sviluppo normativo, ma anche a quello socioculturale, le molte “carte“ e “linee guida“ che hanno colto ed affrontato i problemi sul tappeto da un punto di vista di deontologia delle professioni. Ricordiamo tra molte le “Linee guida deontologiche per lo psicologo forense “, le “Linee guida per lo psicoanalista forense“ e la “Carta di Noto“, rispettivamente del 1999, del 2000 e del 1996-2002, da leggersi in riferimento alle codificazioni deontologiche degli ordini professionali degli avvocati, dei medici e degli psicologi.
Dunque: promozione della persona del minore attraverso un programma per la eliminazione degli ostacoli che si oppongano al suo sviluppo nelle concrete situazioni socioculturali (come del resto indicato dalla nostra costituzione).
Programma che non può non investire il processo minorile, momento chiave anche se eminentemente procedurale nella struttura del sistema giuridico minorile. Sistema nel quale si trovano a convivere, integrandosi, previsioni di diritto sostanziale e procedurale, civile e penale, interventi di ordine giurisdizionale ed amministrativo, riferimenti giuridici (anche deontologici) e metagiuridici.
Programma che non può non vedere coinvolte tutte le scienze ausiliarie del diritto e che sono da tempo presenti nel nostro processo: la medicina legale e la antropologia culturale (che hanno aperta una strada con contributi eminenti), la psichiatria e la psicopatologia forensi, la psicologia giudiziaria e la psicoanalisi forense, ma anche la criminologia (scienza tradizionalmente interdisciplinare) e la pedagogia.

3. IMPORTANZA DEL PROCESSO
Si è richiamata l’importanza del processo.
Anzi dei processi nei quali ed in varie vesti i minori possono trovarsi ad essere coinvolti. Processo civile, penale, minorile (tralasciamo quello amministrativo nel quale le problematiche minorili rimangono degradate o marginali).
- Minore quale parte portatrice di interessi e testimone nel processo civile;
- parte civile, testimone, vittima in quello penale;
- testimone in quello minorile civile;
- imputato, testimone, vittima in quello minorile penale.

Minore che si trova innanzi una pluralità di organi giudiziari: tribunale per i minorenni, tribunale ordinario, giudice tutelare, procure della repubblica del tribunale ordinario e di quello specializzato.
Nel nostro ordinamento giuridico dunque le varie fattispecie si collocano, per la verità come si è visto piuttosto disordinatamente, in forza della diaspora delle competenze, nell’ambito dei tre processi, due ordinari ed uno speciale.
Quello speciale, minorile, viene caratterizzato per la specificità della attenzione che viene data alla personalità del minore, qualsivoglia possa essere la sua veste processuale, cosicché è legittimo parlare di quello minorile, e relativamente al minore, come del “suo” processo.
Solo nel processo minorile infatti degrada il rilievo della posizione delle figure diverse da quella del minore (che può, ad esempio, essere imputato per un reato commesso ovvero vittima di quel medesimo reato) e viene esaltata la funzione di protezione attiva di tutti i minori in qualche modo invischiati nella vicenda processuale (e che in quella vicenda sono, in forza di legge ed effettivamente, accompagnati, informati, sostenuti, protetti, curati da uffici, servizi, persone variamente competenti e provenienti da diverse formazioni ed esperienze).
Si noti sul punto, una vera e propria rete pensata in funzione del minore e della sua protezione.
Proprio questa centralità del minore fa del tribunale per i minorenni un organo specializzato, anche se non speciale.
- Nel processo minorile civile risaltano i problemi che sono dati dalla potestà genitoriale, dall’adozione, dall’affidamento, dall’amministrazione del patrimonio.
- In quello minorile penale vengono affrontati i problemi determinati dalla delinquenza giovanile, intesa in senso ampio, e formalizzati gli interventi volti alla maturazione personale ed al recupero sociale del minore in un’ottica che è anche di possibile riduzione degli effetti negativi, più o meno accentuatamente sempre presenti, della esperienza processuale.
- Nel processo minorile civile la procedura è sommariamente ripresa dalle norme del codice di procedura civile (inusitatamente, ma forse non inopportunamente, stringente in materia).
- Nel processo minorile penale la procedura risulta essere assai puntuale ed articolata; vede la presenza delle competenze del giudice delle indagini preliminari, del giudice dell’udienza preliminare, del dibattimento, della sorveglianza e la presenza quale parte pubblica di una procura della repubblica dotata di poteri amplissimi.

In sede civile ed in sede penale risalta la presenza di giudici esperti accanto a quelli professionali. Una presenza la quale testimonia l’avvenuto riconoscimento di una forte esigenza di richiamo ad alcune discipline ausiliarie (ed a quelle della psicologia clinica e giuridica in specie) perché apportino un loro sostanziale contributo non solo nel momento esclusivamente scientifico, ma anche in quello della istruzione e della decisione.
Cosa questa, opportuna se adeguatamente regolata; come opportuno, risulterebbe se affidato a persone che abbiano profondamente introiettato il senso della terzietà del loro apporto al processo quali membri di un collegio giudicante (quindi garanti, non parti), l’incontro con i linguaggi ed i paradigmi di discipline anche non giuridiche.
In quella che è stata definita una diaspora di competenze (cui solo in piccola parte è stato ovviato da una prassi giudiziaria ed amministrativa volta a razionalizzare un sistema che tale non era, e non poteva essere date le premesse istituzionali) sono emersi, e ben sottolineati dalla letteratura giuridica, alcuni momenti critici.

Una carenza di razionalità nella distribuzioni delle competenze che avrebbe richiesto un intervento legislativo, nel segno del riordino attraverso pur semplici correzioni normative.
Una carenza di chiarezza nella identificazione delle competenze che avrebbe potuto essere superata grazie a quelle semplici correzioni alle quali abbiamo appena fatto cenno, nella prospettiva della razionalizzazione degli interventi.
Ed ancora la possibilità di sovrapposizione e conflitti di competenze, di interferenze in procedure formalmente diversificate ma, stante la contiguità, pericolosamente affiancate; con inevitabile incongruità di valutazioni, nel percorso e nella conclusione giudiziale dei percorso, una volta riconosciuto che gli interessi tutelati, di fronte ai diversi organi, possano apparire non collimanti.

4. QUALE RIFORMA DEL PROCESSO MINORILE
Soltanto di fronte al tribunale specializzato l’interesse del minore, qualsivoglia sia la sua veste processuale, si presenta nettamente preminente, ancorché non escludente altri interessi.
Soltanto il tribunale per i minorenni pare rispondere a quella esigenza di particolare protezione del minore cui siamo tenuti in forza della Convenzione dell’ ONU sui diritti dei minori.
La riforma del processo minorile chiama quindi in causa operatori di diversi settori, cultori di diverse discipline. Va data loro la parola.

Si può ancora aggiungere che la riforma va studiata ed attuata in un’ottica che deve essere anche e sopra tutto antropologica, riconoscendo la strumentalità del diritto processuale nei confronti di quello sostanziale e la corresponsabilità di giuristi e di esperti di altre discipline.
Va evidenziato che alcuni punti devono essere tenuti ben fermi:

a) è opportuno che il processo civile e quello penale abbiano luogo, come ora, nel seno di un unico tribunale per i minorenni
b) è opportuno che i momenti giurisdizionale ed amministrativo vengano tenuti distinti, ma non isolati; riconoscendo al giudice la possibilità di intervenire anche in forme che non sono giurisdizionali
c ) è opportuno che i collegi giudicanti possano fruire dell’arricchimento di competenze che non siano rigorosamente giuridiche, fermo restando che è cosa diversa fare il giudice esperto ovvero il perito ed il consulente d’ufficio
d) è indispensabile che la rete di servizi, giudiziale e non giudiziale, oggi presente in campo a tutela del minore, possa rimanere operativa, senza confische della sua autonomia (professionale e scientifica ).

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